Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico al solo fine di facilitare la lettura  sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sul video sono tra i segni ((.....)) 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge  23  agosto  1988,  n.
400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla
legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di contrasto alle frodi fiscali e finanziarie
  internazionali e nazionali operate, tra l'altro,  nella  forma  dei
  cosiddetti «caroselli» e «cartiere» 
  1. Per contrastare  l'evasione  fiscale  operata  nella  forma  dei
cosiddetti «caroselli» e  «cartiere»,  anche  in  applicazione  delle
nuove regole europee e sulla  fatturazione  elettronica,  i  soggetti
passivi all'imposta sul valore  aggiunto  comunicano  telematicamente
all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini  definiti  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
tutte le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  effettuate  e
ricevute, registrate o soggette a  registrazione,  nei  confronti  di
operatori economici aventi  sede,  residenza  o  domicilio  in  Paesi
cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze in
data  4  maggio  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 107 del  10  maggio  1999  e  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre  2001,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  273  del  23
novembre 2001. 
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze  puo'  escludere,  con
proprio decreto di natura non  regolamentare,  l'obbligo  di  cui  al
comma 1 nei riguardi di Paesi di cui al  medesimo  comma,  ovvero  di
settori di  attivita'  svolte  negli  stessi  Paesi;  con  lo  stesso
decreto, al fine di prevenire fenomeni a particolare rischio di frode
fiscale,  l'obbligo  puo'  essere  inoltre  esteso  anche   a   Paesi
cosiddetti non black list, nonche' a specifici settori di attivita' e
a particolari tipologie di soggetti. 
  3. Per l'omissione delle comunicazioni di cui al  comma  1,  ovvero
per la loro effettuazione con dati  incompleti  o  non  veritieri  si
applica, elevata al doppio, la sanzione di cui  all'articolo  11,  ((
comma 1, )) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471.  Nella
stessa logica non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 
  4. Ai fini del contrasto degli illeciti fiscali internazionali (( e
ai fini della tutela del diritto di credito dei  soggetti  residenti,
)) con decorrenza dal 1º maggio 2010, anche la comunicazione relativa
alle  deliberazioni  di   modifica   degli   atti   costitutivi   per
trasferimento all'estero della sede sociale delle societa' (( nonche'
tutte le comunicazioni relative alle altre operazioni  straordinarie,
quali conferimenti d'azienda, fusioni e  scissioni  societarie,  sono
obbligatorie,  ))  da  parte  dei  soggetti   tenuti,   mediante   la
comunicazione unica  di  cui  all'articolo  9  del  decreto-legge  31
gennaio 2007, n. 7, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 2007, n. 40, nei confronti degli Uffici del  Registro  imprese
delle Camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,
dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale per la previdenza
sociale e dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro. 
  5. Per gli stessi fini di cui ai commi da 1 a  4,  le  disposizioni
contenute negli articoli 15 e 17 della legge 26 luglio 1984, n.  413,
e nell'articolo 156,  comma  9,  del  codice  della  navigazione,  si
applicano anche all'Istituto di previdenza per il  settore  marittimo
(IPSEMA) e all'Agenzia delle entrate. Con riferimento a  quest'ultima
il previo accertamento di cui all'articolo 15 della legge  26  luglio
1984,  n.  413,  deve  intendersi  riferito  all'assenza  di  carichi
pendenti risultanti dall'Anagrafe tributaria  concernenti  violazioni
degli obblighi relativi ai tributi dalla stessa amministrati,  ovvero
alla prestazione, per l'intero ammontare di detti carichi, di  idonea
garanzia, mediante fideiussione rilasciata da un'azienda  o  istituto
di credito o polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa
di assicurazione, fino alla data in cui le  violazioni  stesse  siano
definitivamente accertate. I crediti per i premi dovuti all'IPSEMA di
cui all'articolo 2778, primo comma, numero 8), del codice civile sono
collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al  numero  1)
del primo comma del medesimo articolo. 
  6. Al fine di contrastare  fenomeni  di  utilizzo  illegittimo  dei
crediti d'imposta e per accelerare le procedure di recupero nei  casi
di utilizzo illegittimo dei  crediti  d'imposta  agevolativi  la  cui
fruizione e' autorizzata da amministrazioni ed enti  pubblici,  anche
territoriali,   l'Agenzia   delle   entrate    trasmette    a    tali
amministrazioni ed enti, tenuti al detto recupero, entro i termini  e
secondo  le  modalita'  telematiche   stabiliti   con   provvedimenti
dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai  predetti
crediti utilizzati in diminuzione delle imposte  dovute,  nonche'  ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Le somme recuperate sono riversate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato e restano acquisite  all'erario.  Resta  ferma  l'alimentazione
della contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle  entrate-fondi  di
bilancio» da  parte  delle  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici
gestori dei crediti d'imposta, sulla base degli stanziamenti previsti
a  legislazione  vigente  per   le   compensazioni   esercitate   dai
contribuenti ai sensi dell'articolo  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997,  n.  241,  attraverso  i  codici  tributo  appositamente
istituiti. 
  (( 6-bis. Fatta salva la disciplina vigente in materia di  indebiti
relativi a prestazioni previdenziali  e  assistenziali,  il  recupero
coattivo delle somme indebitamente  erogate  dall'Istituto  nazionale
della  previdenza  sociale  (INPS)  nonche'   dei   crediti   vantati
dall'Istituto medesimo ai sensi  dell'articolo  4,  comma  12,  della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e riconosciuti ai sensi dell'articolo
6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e' effettuato
mediante ruoli ai sensi e con le modalita' previste dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 
  6-ter. L'INPS provvede a determinare i  criteri,  i  termini  e  le
modalita' di gestione delle somme e dei crediti di cui al comma 6-bis
nelle fasi antecedenti l'iscrizione a ruolo. 
  6-quater.  All'articolo  3,  comma  25-bis,  primo   periodo,   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo  le  parole:
«l'attivita' di riscossione» sono inserite le seguenti: «,  spontanea
e coattiva,». 
  6-quinquies. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo  13
aprile 1999, n. 112, e' abrogato con effetto dal 1º gennaio 2011. )) 
 
          Riferimenti normativi 
              - Il decreto del Ministro delle finanze 4  maggio  1999
          reca «Individuazione di Stati e territori aventi un  regime
          fiscale privilegiato». 
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          21 novembre  2001  reca  «Individuazione  degli  Stati  non
          appartenenti all'Unione europea soggetti ad  un  regime  di
          tassazione non privilegiato  di  cui  all'articolo  96-bis,
          comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (cd.
          «white list»)». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 11  del
          decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471,  recante
          «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di
          imposte dirette,  di  imposta  sul  valore  aggiunto  e  di
          riscossione dei tributi, a  norma  dell'articolo  3,  comma
          133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»: 
              «Art.  11  (Altre  violazioni  in  materia  di  imposte
          dirette e di imposta sul valore aggiunto). - 1. Sono punite
          con la sanzione amministrativa da  lire  cinquecentomila  a
          lire quattro milioni le seguenti violazioni: 
                a) omissione di ogni comunicazione  prescritta  dalla
          legge tributaria anche se  non  richiesta  dagli  uffici  o
          dalla  Guardia  di  finanza  al  contribuente  o  a   terzi
          nell'esercizio dei poteri di verifica  ed  accertamento  in
          materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
          o invio di tali comunicazioni con  dati  incompleti  o  non
          veritieri; 
                b) mancata restituzione dei  questionari  inviati  al
          contribuente o a terzi nell'esercizio  dei  poteri  di  cui
          alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte
          incomplete o non veritiere; 
                c)  inottemperanza  all'invito  a   comparire   e   a
          qualsiasi  altra  richiesta  fatta  dagli  uffici  o  dalla
          Guardia  di  finanza   nell'esercizio   dei   poteri   loro
          conferiti». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni
          generali in  materia  di  sanzioni  amministrative  per  le
          violazioni di norme tributarie, a  norma  dell'articolo  3,
          comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»: 
              «Art. 12 (Concorso di violazioni e continuazione). - 1.
          E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi  per  la
          violazione piu' grave, aumentata da un  quarto  al  doppio,
          chi, con  una  sola  azione  od  omissione,  viola  diverse
          disposizioni  anche  relative  a  tributi  diversi   ovvero
          commette, anche  con  piu'  azioni  od  omissioni,  diverse
          violazioni formali della medesima disposizione. 
              2. Alla stessa sanzione soggiace chi,  anche  in  tempi
          diversi,  commette  piu'   violazioni   che,   nella   loro
          progressione, pregiudicano  o  tendono  a  pregiudicare  la
          determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche
          periodica del tributo. 
              3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le  violazioni
          rilevano ai  fini  di  piu'  tributi,  si  considera  quale
          sanzione base cui riferire  l'aumento,  quella  piu'  grave
          aumentata di un quinto. 
              4. Le previsioni dei  commi  1,  2  e  3  si  applicano
          separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi  di
          ciascun altro ente impositore e, tra  i  tributi  erariali,
          alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui
          consumi. 
              5.  Quando  violazioni  della  stessa  indole   vengono
          commesse in periodi  di  imposta  diversi,  si  applica  la
          sanzione base aumentata dalla meta' al triplo. Se l'ufficio
          non contesta tutte le violazioni o non irroga  la  sanzione
          contemporaneamente rispetto a tutte, quando in  seguito  vi
          provvede determina la sanzione  complessiva  tenendo  conto
          delle violazioni oggetto del precedente  provvedimento.  Se
          piu' atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti
          o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il  giudice
          che prende cognizione dell'ultimo di  essi  ridetermina  la
          sanzione  complessiva  tenendo   conto   delle   violazioni
          risultanti dalle sentenze precedentemente emanate. 
              6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla
          constatazione della violazione. 
              7. Nei casi previsti dal presente articolo la  sanzione
          non puo' essere comunque superiore a quella risultante  dal
          cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. 
              8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga  ai
          commi 3 e 5, le disposizioni sulla  determinazione  di  una
          sanzione  unica  in  caso  di  progressione  si   applicano
          separatamente per ciascun tributo  e  per  ciascun  periodo
          d'imposta.   La   sanzione   conseguente   alla   rinuncia,
          all'impugnazione   dell'avviso   di   accertamento,    alla
          conciliazione giudiziale e alla  definizione  agevolata  ai
          sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non  puo'
          stabilirsi in  progressione  con  violazioni  non  indicate
          nell'atto  di  contestazione   o   di   irrogazione   delle
          sanzioni.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
          31 gennaio 2007, n.  7,  recante  «Misure  urgenti  per  la
          tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
          sviluppo di  attivita'  economiche,  la  nascita  di  nuove
          imprese,      la       valorizzazione       dell'istruzione
          tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli»: 
              «Art.   9   (Comunicazione   unica   per   la   nascita
          dell'impresa).  -  1.  Ai  fini  dell'avvio  dell'attivita'
          d'impresa, l'interessato presenta all'ufficio del  registro
          delle  imprese,  per   via   telematica   o   su   supporto
          informatico, la comunicazione unica per gli adempimenti  di
          cui al presente articolo. 
              2. La comunicazione unica vale  quale  assolvimento  di
          tutti   gli   adempimenti   amministrativi   previsti   per
          l'iscrizione al  registro  delle  imprese  ed  ha  effetto,
          sussistendo i presupposti di legge, ai fini  previdenziali,
          assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
          comma 7, secondo periodo,  nonche'  per  l'ottenimento  del
          codice fiscale e della partita IVA. 
              3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
          rilascia  la   ricevuta,   che   costituisce   titolo   per
          l'immediato  avvio  dell'attivita'   imprenditoriale,   ove
          sussistano i presupposti  di  legge,  e  da'  notizia  alle
          Amministrazioni  competenti   dell'avvenuta   presentazione
          della comunicazione unica. 
              4.    Le    Amministrazioni    competenti    comunicano
          all'interessato e all'ufficio del registro  delle  imprese,
          per via telematica, immediatamente il codice fiscale  e  la
          partita  IVA  ed  entro  i  successivi  sette  giorni   gli
          ulteriori   dati   definitivi   relativi   alle   posizioni
          registrate. 
              5. La procedura di cui al presente articolo si  applica
          anche in caso  di  modifiche  o  cessazione  dell'attivita'
          d'impresa. 
              6.  La  comunicazione,   la   ricevuta   e   gli   atti
          amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
          formato elettronico e trasmessi per via telematica. A  tale
          fine le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
          associazioni  imprenditoriali,   il   necessario   supporto
          tecnico ai soggetti privati interessati. 
              7. Con decreto adottato  dal  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data   di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, di concerto con i Ministri per  le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
          delle finanze, e del lavoro e della previdenza sociale,  e'
          individuato il modello di comunicazione  unica  di  cui  al
          presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
          nella pubblica amministrazione, di concerto con i  Ministri
          dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze,  e
          del  lavoro  e   della   previdenza   sociale,   ai   sensi
          dell'articolo 71 del codice  dell'amministrazione  digitale
          di cui al decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
          successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, sono individuate le regole  tecniche  per
          l'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al   presente
          articolo, le modalita'  di  presentazione  da  parte  degli
          interessati  e   quelle   per   l'immediato   trasferimento
          telematico dei dati  tra  le  Amministrazioni  interessate,
          anche ai fini dei necessari controlli. 
              8. La disciplina di  cui  al  presente  articolo  trova
          applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2009. 
              9. A decorrere dalla data  di  cui  al  comma  8,  sono
          abrogati l'articolo 14, comma 4, della  legge  30  dicembre
          1991, n. 412, e successive modificazioni,  e  l'articolo  1
          del decreto-legge 15 gennaio 1993, n.  6,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17  marzo  1993,  n.  63,  ferma
          restando la facolta' degli interessati,  per  i  primi  sei
          mesi di applicazione della nuova disciplina, di  presentare
          alle Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui  al
          presente articolo secondo la normativa previgente. 
              10.  Al  fine  di  incentivare  l'utilizzo  del   mezzo
          telematico   da   parte    delle    imprese    individuali,
          relativamente agli atti di cui  al  presente  articolo,  la
          misura dell'imposta di bollo di cui all'articolo  1,  comma
          1-ter, della tariffa  annessa  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,  come  sostituita
          dal decreto del Ministro delle finanze 20  agosto  1992,  e
          successive  modificazioni,  e'  rideterminata,   garantendo
          comunque  l'invarianza  del  gettito,   con   decreto   del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero dello  sviluppo  economico,  da  adottarsi  entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  15  e  17
          della legge 26 luglio 1984, n. 413, recante  «Riordinamento
          pensionistico dei lavoratori marittimi»: 
              «Art. 15 (Dismissione di  bandiera  per  vendita  della
          nave a stranieri o per  demolizione).  -  Non  puo'  essere
          accordata dalle autorita' marittime  l'autorizzazione  alla
          dismissione di bandiera per vendita della nave a  stranieri
          o per demolizione della nave stessa, di cui  agli  articoli
          156 e 160 del  codice  della  navigazione,  se  non  previo
          accertamento, presso l'Istituto, dell'avvenuto pagamento di
          tutti i crediti contributivi relativi agli equipaggi  della
          nave interessata dalle procedure anzidette,  assistiti  dal
          privilegio di cui all'articolo 552 del predetto  codice,  o
          dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto stesso di
          un congruo deposito cauzionale o  di  idonea  garanzia  dei
          crediti stessi nella misura e con le modalita'  determinate
          dall'Istituto.». 
              «Art. 17 (Notizie relative alla nave,  all'armamento  e
          alla proprieta').  -  1.  Gli  Uffici  marittimi,  nei  cui
          registri o matricole sono iscritte le navi, sono  tenuti  a
          comunicare  all'Istituto,  con  tempestivita',  le  notizie
          concernenti l'armamento e la proprieta' delle navi  stesse,
          ai fini dell'applicazione delle disposizioni  di  cui  alla
          presente legge. 
              2.  Quando   per   provvedimento   giudiziale   avverso
          l'armatore o il proprietario della nave si debba  procedere
          nei confronti degli stessi, la cancelleria  del  competente
          Ufficio  giudiziario  deve  darne   immediatamente   avviso
          all'Istituto    affinche'    questo    possa     provvedere
          tempestivamente alla tutela dei suoi crediti. 
              3. L'obbligo previsto dal comma precedente  sussiste  a
          carico  dei  consolati  per  i  provvedimenti  assunti   da
          autorita' giudiziarie straniere,  di  cui  siano  venuti  a
          conoscenza, aventi ad oggetto la nave.». 
              - Si riporta il testo dei commi 9  e  10  dell'articolo
          156  del  regio  decreto  30  marzo  1942:  «Codice   della
          navigazione»: 
              «9. Il proprietario che intende alienare la nave o che,
          mantenendone  la  proprieta',  intende  cancellarla   dalle
          matricole o dai registri nazionali per l'iscrizione  in  un
          registro di un altro Paese dell'Unione europea  deve  farne
          dichiarazione all'ufficio di  iscrizione  della  nave  che,
          subordinatamente all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento
          o estinzione dei crediti o  diritti  reali  o  di  garanzia
          risultanti dalle matricole o  dai  registri,  procede  alla
          cancellazione della nave previo  ritiro  dei  documenti  di
          bordo  e  dismissione  della   bandiera.   Della   avvenuta
          cancellazione  deve  essere  data  immediata  comunicazione
          all'Istituto nazionale della  previdenza  sociale,  nonche'
          pubblicita' mediante affissione negli uffici del  porto  ed
          inserzione nel foglio degli annunci legali. 
              10. I privilegi  sulle  navi  di  cui  al  comma  9  si
          estinguono nel termine di un anno a decorrere dalla data di
          cancellazione dell'unita'.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  2778  del  codice
          civile: 
              «Art. 2778 (Ordine degli altri privilegi sui mobili). -
          Salvo quanto e' disposto dall'articolo 2777,  nel  concorso
          di crediti aventi  privilegio  generale  o  speciale  sulla
          medesima cosa, la prelazione si  esercita  nell'ordine  che
          segue: 
                1) i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi
          speciali - compresi quelli sostitutivi o integrativi -  che
          gestiscono  forme   di   assicurazione   obbligatoria   per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti,  indicati
          dall'articolo 2753; 
                2) i crediti per le imposte sui redditi  immobiliari,
          indicati  dall'articolo  2771,  quando  il  privilegio   si
          esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni
          degli immobili; 
                3) 
                4) i crediti per prestazioni e spese di conservazione
          e miglioramento  di  beni  mobili,  indicati  dall'articolo
          2756; 
                5) i crediti per  le  mercedi  dovute  ai  lavoratori
          impiegati  nelle  opere  di  coltivazione  e  di  raccolta,
          indicati dall'articolo 2757; 
                6) i crediti per sementi e  materie  fertilizzanti  e
          antiparassitarie  e  per  somministrazione  di  acqua   per
          irrigazione, nonche' i crediti per i lavori di coltivazione
          e di raccolta indicati  dall'articolo  2757.  Qualora  tali
          crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli
          di raccolta, seguono quelli di coltivazione e, infine,  gli
          altri crediti indicati dallo stesso articolo; 
                7)  i  crediti  per  i  tributi  indiretti,  indicati
          dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi  un
          diverso grado di preferenza, e i crediti per le imposte sul
          reddito, indicati dall'articolo 2759; 
                8) i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti
          per forme di tutela previdenziale e assistenziale  indicati
          dall'articolo 2754, nonche' gli accessori, limitatamente al
          cinquanta per cento del loro  ammontare,  relativi  a  tali
          crediti ed a quelli  indicati  dal  precedente  n.  1)  del
          presente articolo; 
                9) 
                10)  i  crediti   dipendenti   da   reato,   indicati
          dall'articolo 2768, sulle  cose  sequestrate,  nei  casi  e
          secondo l'ordine stabiliti dal codice penale e  dal  codice
          di procedura penale; 
                11)   i   crediti    per    risarcimento,    indicati
          dall'articolo 2767; 
                12)    i    crediti    dell'albergatore,     indicati
          dall'articolo 2760; 
                13)  i  crediti  del  vettore,  del  mandatario,  del
          depositario e del  sequestratario,  indicati  dall'articolo
          2761; 
                14) i crediti del venditore di macchine o della banca
          per le anticipazioni  del  prezzo,  indicati  dall'articolo
          2762; 
                15)  i  crediti  per  canoni  enfiteutici,   indicati
          dall'articolo 2763; 
                16) i crediti del locatore e i crediti del concedente
          dipendenti dai contratti di mezzadria e  colonia,  indicati
          rispettivamente dagli articoli 2764 e 2765; 
                17) i crediti per spese  funebri,  d'infermita',  per
          somministrazioni   ed   alimenti,   nell'ordine    indicato
          dall'articolo 2751; 
                18)  i  crediti  dello  Stato  per  tributi  diretti,
          indicati dal primo comma dell'articolo 2752; 
                19) i crediti dello Stato indicati  dal  terzo  comma
          dell'articolo 2752; 
                20) i crediti degli enti locali per tributi, indicati
          dal quarto comma dell'articolo 2752.». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,  recante  «Norme
          di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in
          sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni»: 
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  10.000  euro  annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
                a)  alle   imposte   sui   redditi,   alle   relative
          addizionali e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante
          versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;  per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato  articolo  3
          resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione; 
                b) all'imposta sul valore aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'articolo 74; 
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto; 
                d) all'imposta prevista dall'articolo 3,  comma  143,
          lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
                d-bis) 
                e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
                f)  ai  contributi  previdenziali  ed   assistenziali
          dovuti  dai  datori  di  lavoro  e   dai   committenti   di
          prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa  di
          cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del  testo  unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
                g) ai premi per l'assicurazione contro gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
                h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
          rateale ai sensi dell'articolo 20; 
                h-bis)  al  saldo  per  il  1997   dell'imposta   sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30 settembre 1992, n. 394, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo  31  della
          legge 28 febbraio 1986, n. 41, come  da  ultimo  modificato
          dall'articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
                h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
                h-quater)  al  credito   d'imposta   spettante   agli
          esercenti sale cinematografiche.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  12  dell'articolo  4
          della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante «Disposizioni
          in materia di finanza pubblica»: 
              «Art. 4 (Assistenza sanitaria). - 1.-11. (omissis). 
              12. Quanto disposto dall'articolo  2,  comma  6,  della
          legge 28 luglio 1989, n. 262, non si applica nei  confronti
          delle istituzioni ed enti, non aventi fini  di  lucro,  che
          erogano prestazioni  di  natura  sanitaria  direttamente  o
          convenzionalmente sovvenzionate dallo Stato, dalle  regioni
          o dalle unita' sanitarie locali. 
              13.-18. (omissis).». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          settembre  1973,   n.   602,   reca   «Disposizioni   sulla
          riscossione delle imposte sul reddito». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto-legge
          30 settembre 2005, n. 203,  recante  «Misure  di  contrasto
          all'evasione fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia
          tributaria e finanziaria», convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio  nazionale
          della riscossione). - 1.- 23. (omissis). 
              24. Fino al momento dell'eventuale cessione,  totale  o
          parziale, del proprio  capitale  sociale  alla  Riscossione
          S.p.a., ai  sensi  del  comma  7,  o  contestualmente  alla
          stessa, le aziende  concessionarie  possono  trasferire  ad
          altre societa' il ramo d'azienda  relativo  alle  attivita'
          svolte in  regime  di  concessione  per  conto  degli  enti
          locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53,  comma  1,
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
          caso: 
                a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa
          determinazione degli stessi  enti,  le  predette  attivita'
          sono gestite dalle societa' cessionarie del  predetto  ramo
          d'azienda, se queste  ultime  possiedono  i  requisiti  per
          l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
          1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
          quali tale iscrizione avviene di diritto; 
                b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza
          dei predetti enti e' effettuata con la  procedura  indicata
          dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che  per  i
          ruoli consegnati fino alla data del  trasferimento,  per  i
          quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
          legislativo 13 aprile  1999,  n.  112,  e  si  procede  nei
          confronti dei soggetti iscritti a ruolo  sulla  base  delle
          disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  applicabili  alle
          citate  entrate  ai  sensi  dell'articolo  18  del  decreto
          legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 
              25.  Fino  al  31  dicembre  2010,   in   mancanza   di
          trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
          determinazione dell'ente creditore,  le  attivita'  di  cui
          allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione  S.p.a.
          o dalle societa' dalla  stessa  partecipate  ai  sensi  del
          comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza
          pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati  i
          contratti in corso  tra  gli  enti  locali  e  le  societa'
          iscritte all'albo di cui  all'articolo  53,  comma  1,  del
          decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le  societa'
          di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e  le
          societa'  da  quest'ultima  partecipate  possono   svolgere
          l'attivita'  di  riscossione,  spontanea  e  coattiva,delle
          entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito
          di affidamento mediante procedure ad  evidenza  pubblica  e
          dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma  4,
          lettera b), numero 1),  relativamente  agli  enti  pubblici
          territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e
          dalle societa' da quest'ultima partecipate a decorrere  dal
          1° gennaio 2011, e nel rispetto di  procedure  di  gara  ad
          evidenza pubblica.». 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo  3  del
          decreto  legislativo  13  aprile  1999,  n.  112,   recante
          «Riordino del  servizio  nazionale  della  riscossione,  in
          attuazione della delega prevista dalla legge  28  settembre
          1998, n. 337»: 
              «Art. 3 (Procedura di affidamento). - 1.-5. (omissis). 
              6. La riscossione coattiva delle entrate di province  e
          comuni che non abbiano esercitato la facolta' di  cui  agli
          articoli  52  e  59,  comma  1,  lettera  n),  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene effettuata  dai
          concessionari del servizio nazionale della riscossione. 
              6-bis.-8. (omissis).».